LEGISLAZIONE SULL’ACCOMPAGNAMENTO ESCURSIONISTICO PROFESSIONALE

Fino al 1989 di fatto non vi era in Italia alcuna legislazione che regolava l’accompagnamento escursionistico professionale, salvo la possibilità per le Guide Alpine di accompagnare in alta montagna.
Con la Legge 6\89 le Guide Alpine e le figure professionali previste dalla legge stessa acquisiscono Riserva di Legge sull’accompagnamento escursionistico professionale ma esclusivamente in montagna (rilievo di almeno 600 m di quota ma con aspetto almeno parzialmente impervio).
Nasce la figura regolamentata dell’Accompagnatore di Media Montagna (AMM), ma sui terreni non montani l’accompagnamento escursionistico professionale continua a non avere legislazione.
In alcuni paesi europei, soprattutto in Francia, si evolve intanto una ampia ed articolata legislazione in materia. In Svizzera invece, viene regolamentato solo l’escursionismo professionale su difficoltà escursionistiche elevate, anzi al limite, mentre su minori difficoltà è consentito a tutti.
In Italia intanto, alcune Regioni legiferano in materia nell’ambito della legislazione sulle professioni turistiche, ma in modo non omogeneo e molto disarticolato, che tuttavia crea alcune figure professionali regionali.
Ed è proprio per dirimere un conflitto tra legge regionale Emilia Romagna 4\2000 e Legge nazionale 6\89 che arriva la Sentenza Costituzionale 459 del 2005 in base alla quale le Guide Alpine perdono la Riserva di Legge sui “terreni montani” ma la conservano esplicitamente su “qualsiasi  terreno comporti l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose”. Per gli AMM ora non vi è più terreno riservato.
Si amplia quindi il terreno non riservato e si moltiplicano anche le figure professionali non ordinistiche formate da Regioni, anche alpine.
Si noti però che anche le figure ordinistiche sono formate dalle Regioni, comprese le Guide Alpine, in conseguenza della Sentenza Costituzionale 372 del 1989 che risolve un contenzioso, sollevato delle regioni stesse verso alcune parti della legge 6\89.
Le abilitazioni tecniche delle figure professionali previste dalla 6\89 sono rilasciate dalle Regioni, e
anche l’attività ordinistica, compresi gli organismi di autogoverno e autodisciplina, si svolge sotto il controllo delle Regioni.
La differenza tra figure ordinistiche e non ordinistiche è che le prime devono iscriversi ai Collegi Regionali per poter esercitare; le seconde, in quel momento, dovevano comunque iscriversi ad appositi Albi professionali regionali, in assenza di una legislazione nazionale.
La legislazione nazionale arriva, indirettamente però, con la promulgazione della Legge 4\2013 che disciplina tutte le professioni non organizzate in ordini o collegi (dette anche professioni non regolamentate).
Aspetto centrale di questa legge è che vengono normate e quindi riconosciute dalla legislazione italiana le professioni non ordinistiche, motivo per cui occorre rispettare determinate regole per svolgere queste professioni.
Alcune associazioni escursionistiche si iscrivono al MISE e possono rilasciare “attestati di qualità e di qualificazione professionale dei servizi”.
Non si può più dire che chiunque possa svolgere questa professione.
Ecco il  parere di un giurista, ex Presidente del Parco nazionale dei Monti Sibillini), che sta facendo da riferimento anche a circolari del Ministero dell’Ambiente agli organi di Pubblica Sicurezza:
Non è esatto che In natura, a parte le guide del parco previste specificatamente dalla legge quadro sulle aree protette, possa fare da guida “praticamente chiunque”: possono infatti essere guide solo quei professionisti in grado di offrire le garanzie previste dalla stessa legge 4/2013 o perché iscritti ad associazioni che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale (art. 2 e seguenti) oppure, se non aderiscono ad alcuna associazione, perché esercitano l’attività in autoregolamentazione in conformità sia con la normativa tecnica UNI ai sensi della direttiva 98/34/CE sia con le linee guida CEN 14 del 2010 (art. 6).
Laddove le garanzie previste, difficilmente conseguibili senza l’iscrizione a un’associazione di categoria professionale, sono: l’assicurazione di 
responsabilità civile specifica per attività di accompagnamento professionale, l’aggiornamento professionale permanente attraverso un sistema di crediti formativi documentabile, poter fornire ai clienti finali uno “sportello del consumatore” esterno e indipendente.”
L’entrata in vigore della Legge 4\2013 fa quindi compiere un passo in avanti alle normative giuridiche sull’accompagnamento escursionistico in Italia.
Ora vi sono sia professioni ordinistiche con riserva di legge che professioni non ordinistiche senza riserva di legge ma tutti con normative da rispettare, a tutela degli utenti -consumatori e delle regole sulla concorrenza.  Anche se sarebbe assai più opportuno, per la tutela degli utenti-consumatori, che tutte le professioni fossero formate e controllate dalle Regioni, con rilascio di attestati regionali dopo corsi organizzati dagli enti pubblici e quindi non autoreferenziali.
Essendo le figure professionali ordinistiche e non ordinistiche complementari e compatibili ma diverse, nulla vieta alle Regioni di formare entrambe le professioni, cosa peraltro che avviene già in alcune Regioni. 
Esistono però comunque, e hanno normative legali, dei professionisti dell’accompagnamento escursionistico su tutti i terreni, ma con profili e competenze diverse.
La non chiarezza della definizione di “aree particolarmente pericolose” ha generato conflitti tra figure ordinistiche e non ordinistiche, con ricorso a vari gradi della giurisprudenza.
Da ultimo si è arrivati ad un ricorso al Capo dello Stato, il quale, dopo aver chiesto al Consiglio di Stato un’ampia disamina delle questioni giuridiche, ha fatto suo il  parere da esso dato ed ha firmato la risposta al ricorso.
Viene così autorevolmente precisata la definizione di “aree particolarmente pericolose” sulle quali vi è riserva di legge per le professioni ordinistiche, con profilo professionale definito dalla Legge 6\89: sono le difficoltà classificate dall’EE in su secondo la SCALA DELLE DIFFICOLTA’DEL CLUB ALPINO ITALIANO. Più precisamente gli AMM e le Guide Vulcanologiche hanno riserva di Legge sul terreno EE, Guide e Aspiranti Guide Alpine hanno riserva di legge anche sui terreni EEA e oltre.
Al di sotto, dalla difficoltà E in giù, possono accompagnare non tutti, bensì i professionisti non ordinistici con profilo professionale definito dalla legge regionale Emilia Romagna 4\2000, in conseguenza dalla Legge nazionale 4\2013.
La classificazione delle difficoltà al momento è affidata al CAI perché presenta adeguati requisiti di terzietà, trattandosi di un ente pubblico non economico nazionale, previsto e disciplinato da leggi nazionali. In seguito, la difficolta di ogni singolo itinerario sarà definita da apposite Leggi Regionali sulla Rete escursionistica regionale con la formazione di un catasto regionale da parte di una Consulta.